La Zona franca battaglia del Psd’Az e di tutti i sardi

Posted on May 14, 2013

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bandiera_psdLa zona franca è una battaglia storica del Partito Sardo d’Azione che ha nel suo programma fin dal 1921 la libertà doganale e fiscale per la Sardegna, insieme con la possibilità  per le istituzioni sarde di governare attraverso leggi e regolamenti la realizzazione della zona franca che è il principale strumento che i sardisti da quasi cent’anni propongono per abbattere le diseconomie geografiche e storiche e per creare lavoro e sviluppo nella nostra Regione. Oggi che la crisi economica, sommata a quella dell’Autonomia politica della Sardegna, è arrivata a livelli insopportabili, la zona franca ritorna in cima all’agenda politica sarda e soprattutto si mostra come volontà di popolo. I

l Psd’Az propone un percorso realizzativo all’interno della legislazione vigente (sarda, statale, europea) e un modello di zona franca sarda che è in linea con quello dei padri del sardismo e dell’Autonomia. Il tutto senza mancare di sottolineare come dalla prima proposta del Psd’Az, presentata nella Consulta autonomistica, fino all’applicazione dell’articolo 12 dello Statuto sardo che prevede l’istituzione dei punti franchi, il cammino della zona franca sia stato ostacolato da quelle forze politiche e economiche che non hanno mai favorito lo sviluppo dell’Isola e la libertà di intrapresa economica dei sardi e hanno affossato un modello di crescita originale, incentrato sulle potenzialità dell’Isola e non già subordinato alle logiche del mercato italiano e a quello delle grandi industrie del Belpaese.

A distanza ormai di 25 anni dalla proposta di legge votata dal Consiglio regionale, nota come legge Melis, il PSdAz presenta questo nuovo disegno di legge che ha come obiettivo la creazione della zona franca integrale per la nostra Isola.

 La proposta tiene conto dell’evoluzione del concetto di zona franca nel mondo, nel Mediterraneo e in Europa e dei mutamenti della società sarda avvenuti in questi anni e del passaggio da società chiuse nelle proprie frontiere al sempre più libero commercio dovuto all’abbattimento delle tariffe doganali ed all’avvento della globalizzazione economica.

 Da questo punto di vista e come insegnano altre esperienze di zona franca a noi più  vicine, come quelle dell’Irlanda, Corsica, Malta, Canarie, Azzorre, non a caso tutte isole, è la leva fiscale determinante per il successo di una zona franca di stile europeo.

LA ZONA FRANCA NEL MONDO

La tipologia delle Zone franche è variamente  articolata per obiettivi, attori, dimensioni, specializzazioni. Sono diffuse in tutto il mondo, nei paesi ad economia sviluppata come negli Usa, Giappone, Unione europea e in America latina, Asia ed Africa.

La globalizzazione e la continua caduta delle barriere doganali e dei vincoli alla libertà  di commercio  hanno incentivato lo sviluppo delle zone franche  in Cina, India, Vietnam, Indonesia, nelle Città Stato come Hong Kong o Singapore e nell’intero Sud est asiatico sino all’Australia, dove sono i motori principali dello straordinario sviluppo dei  paesi economicamente emergenti. Anche in tutta l’America del sud le zone franche sono divenute i principali fattori di progresso sia per l’emersione dal sottosviluppo di tanti suoi Stati che l’hanno adottata  come in Messico e in   Brasile.

In previsione del completamento di una Zona di libero scambio mediterranea, che avanza anno dopo anno con successivi accordi  bilaterali con l’Unione europea in tutti i campi dell’economia, si sono moltiplicate le zone franche nella sponda sud del Mare Nostrum, dal Marocco, Algeria e Tunisia, all’Egitto, alla Turchia, Cipro e Israele.

Da prima delle grandi sollevazioni popolari e dei successivi e preoccupanti sviluppi conflittuali, che hanno spinto l’Europa ad un sostegno ancora più  forte dei paesi arabi, dall’Egitto alla Tunisia ed al Marocco e all’intervento nella guerra Libica, il Trattato Italo-Libico  prevedeva una grande Zona franca in Libia con capitali e tecnologie prevalentemente italiane.

Se si supponesse che le Zone franche siano strumenti esclusivi e caratteristici delle economie emergenti e variamente arretrate rispetto al cosiddetto primo mondo, Europa e Stati uniti, si sbaglierebbe profondamente in quanto esistono diverse tipologie di Zone franche, disegnate in funzione delle caratteristiche e necessità degli Stati che le ospitano e del loro livello di sviluppo scientifico, tecnologico, di benessere e livello dei consumi, tutte indirizzate prevalentemente all’esportazione.

Negli Stati Uniti, paese trainante dell’economia mondiale, con tassi di sviluppo e di attrazione di capitali ed imprese da tutto il resto del mondo sempre in crescita, le Zone franche presenti in tutti gli Stati sono divenute strumenti qualificati  per attrarre da tutto il mondo capitali e produzioni ad alto valore aggiunto e innovazione tecnologica, per meglio competere sui mercati mondiali.  Le maggiori industrie europee creano nuovi stabilimenti nello zone franche statunitensi e molte sono italiane. Le imprese che s’installano nelle rispettive zone franche divengono, anche e non secondariamente, fattori di competitività  fra i diversi  Stati americani che se le contengono a forza di migliori incentivi reali, finanziari  e soprattutto fiscali proposti e gli Stati nell’insieme aumentano la competitività globale degli Stati Uniti con il resto del mondo.

Le Zone franche europee, da considerare al di fuori della linea doganale e fiscale  comunitaria e perfettamente in regola con le norme economiche e fiscali europee, sono moltissime e situate tradizionalmente nei dodici Stati fondatori si stanno moltiplicando nei paesi dell’Est  entrati nella Comunità e dove si delocalizzano continuamente  imprese di ogni tipo, provenienti dai Dodici e da ogni parte del mondo.

La Romania, la Polonia, i Paesi baltici, le repubbliche Ceca e Slovacca, la Bulgaria, Malta, Cipro, la Slovenia, la Croazia e la Serbia, si sono dotati di importanti zone franche che operano su tutti i livelli dell’economia, favoriti dalla deregulation fiscale e dal minore costo della manodopera che attira gli investitori.

 Le ragioni dell’incredibile sviluppo dell’economia Irlandese e la capacità di superare  la recente crisi finanziaria  si deve alla conferma  della validità della tipologia integrata col territorio e le necessità  di sviluppo della popolazione degli   Istituti franchi  realizzati  nel secondo dopoguerra per la prima volta in Irlanda con la prima Zona franca fiscale moderna, attorno all’aeroporto di Shannon. L’aeroporto da cui è decollata la compagnia low cost Ryanair.

Anche la Francia, oltre  Bordeaux, ha esteso alla Corsica, anche se minimi, i diritti di Zona franca fiscale e realizzato oltre cento Zone franche urbane in tutto il territorio metropolitano, per rispondere a particolari crisi sociali in aree urbane e piccole città, in aggiunta alle tante aree  industriali già presenti che si sono specializzate nell’elettronica ed informatica, nella cantieristica o nell’aerospaziale.

In Spagna  sono presenti Zone franche industriali, da Barcellona a Cadige e Vigo, e altre favorite   dalle caratteristiche Autonomie nazionali e dalla loro crescente sovranità legislativa, economica e fiscale.

 Le Isole Canarie spagnole, al pari delle Azzorre portoghesi che sono  isole franche specializzate nella finanza e nelle assicurazioni, sono una grande Zona economica speciale, industriale e turistica e con importanti deroghe alla politica agricola comune europea con particolari positive ricadute sui trasporti, il turismo, la pesca e l’agricoltura. La deroga alla PAC nelle Isole Canarie, in particolare può essere un esempio per la Sardegna da percorrere per ottenere a beneficio del suo mondo agricolo e pastorale, per l’industria turistica e per i consumatori.

In Germania  la città libera d’Amburgo, il più grande dei tanti porti franchi tedeschi è  da sempre una Zona franca enorme  che opera per tutta l’Europa ed è uno dei motori dell’economia tedesca.

Pochi sanno che la parte più ricca d’Europa, il Benelux, deve questo positivo risultato all’avere come baricentro il “piccolo” Lussemburgo che è al contrario uno dei più grandi centri industriali, finanziari, bancari ed assicurativi mondiali, che opera come una Zona franca finanziaria in questi campi, in deroga alle comuni norme europee del settore.

 Recentissimamente il Governo inglese, oltre ai tanti porti e aeroporti franchi che sostengono la sua economia, ha istituito altre venti grandi Zone franche industriali, attive nelle nuove tecnologie e nella ricerca in tutto il Regno Unito senza escludere Londra, nella quale ha istituito Zone franche , finanziarie ed assicurative.

 La Russia sta perfezionando le sue zone franche europee e ne sta costruendo enormi sino alla Siberia ed all’Oceano pacifico, per far operare imprese europee, americane e giapponesi, in concorrenza con la Cina e l’India che alle loro Zone franche debbono l’essere divenute inizialmente le manifatture del mondo e adesso produttrici in proprio per l’esportazione in concorrenza con l’Occidente.

 Attorno si sviluppano le grandi Zone franche Ucraine e Bielorusse, così come nelle Repubbliche ex sovietiche sino alla Turchia.

Proprio per merito delle sue Zone franche la Turchia presenta un altissimo tasso di sviluppo ed incremento del proprio PIL superiore a quello europeo.

LA ZONA FRANCA IN ITALIA

Lo Stato italiano è, in conseguenza del suo fisiologico centralismo, quello che in Europa utilizza di meno gli istituti franchi e non  è  un caso se le zone franche previste negli Statuti speciali della Sardegna e della Val d’Aosta  rispettivamente negli articoli 12 e 14 non sono ancora una realtà.

Storicamente potrebbero riconoscersi le profonde motivazioni di una strutturale avversione verso le Zone franche come derivate dal  processo d’unificazione centralista portato avanti dalla monarchia , rafforzato dal fascismo e proseguito nel secondo dopoguerra solo mascherato nella Repubblica delle cosiddette Autonomie, che ha visto inizialmente l’abolizione dei tanti, vari e ben distinti Istituti franchi presenti nella penisola e nelle isole fin dal Medio-Evo come la Città franca, il Porto franco, il Deposito franco, la Zona franca e il Punto franco.

E’ noto come l’unificazione perseguita a beneficio del Piemonte e del Nord industrializzato che doveva avvantaggiarsi da una politica protezionista a spese del resto della penisola e delle isole, abolì annettendo città, territori e stati italiani, le franchigie doganali e fiscali che erano numerosissime, con caratteristiche e forme diverse, per ragioni storiche e per le differenti legislazioni e politiche, economiche e fiscali dei singoli stati preunitari.

LA ZONA FRANCA SARDA 

La zona franca sarda è con un mix graduato e articolato di defiscalizzazioni alla produzione industriale, al commercio, al consumo e nei servizi avanzati, applicato principalmente in aree industriali votate all’esportazione, coniugato in tutti i territori comunali con un sistema specificatamente sardo di zone franche urbane. E’ lo strumento efficace per bloccare l’emarginazione economica della Sardegna e arrestare lo spopolamento dei paesi non rivieraschi e dell’interno.

 Tale sistema, accompagnato dalla disponibilità nel mercato interno sardo di merci e servizi prodotte trasformate ed offerti con la fiscalità di vantaggio, assieme alla possibilità per le famiglie di acquistare prodotti energetici e di consumo defiscalizzati e determinati in un contingente annuo, permetterà la crescita occupazionale e l’incremento delle risorse spendibili dalle famiglie, aumentando i consumi, favorendo il turismo e il settore agricolo e pastorale.

 La defiscalizzazione dell’energia elettrica, delle accise e dell’Iva sui prodotti energetici da raffinazione ed in particolare dei carburanti per i natanti a uso turistico e per le navi ed aerei merci e passeggeri che collegano la Sardegna con l’esterno, darà un contributo determinante alla definizione di una vera continuità territoriale ed aumenterà la concorrenzialità turistica della Sardegna.

IL PERCORSO NORMATIVO

Per realizzare la Zona franca integrale a legislazione vigente la proposta di legge intende arricchire di sovranità doganale e fiscale il nostro Statuto, Si propone, dunque, con una legge d’iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna che lo Stato trasferisca quote di sua sovranità alla Regione Autonoma della Sardegna col risultato di:

a) Recuperare sovranità doganale oggi riservata nell’art.12 dello Statuto vigente allo Stato. Per questo viene proposta la modifica dell’ Articolo 12, contenuto nel Titolo III dello Statuto e che è modificabile con legge ordinaria e non Costituzionale, il passaggio da parte dello Stato della quota di sovranità doganale alla Regione necessario per autogestire la realizzazione della parte doganale della zona franca sarda.

b) Recuperare sovranità fiscale oggi limitata dall’art.10 vigente , con la modifica dell’articolo 10 al fine di trasferire dallo Stato alla Regione la capacità di modulare la fiscalità e di realizzare un completo ventaglio di defiscalizzazioni che caratterizzano l’architettura e l’attrattività della zona franca sarda per renderla concorrenziale rispetto alle altre zone franche sopratutto del Mediterraneo.

Nelle more del l’approvazione della legge è necessario comunque continuare ad utilizzare lo strumento delle norme di attuazione dell’articolo 12 del vigente Statuto che bisogna ricordare ha permesso col decreto 75/98 l’istituzione delle sei zone franche nei porti sardi.

Attraverso un’altra norma di attuazione che la Regione dovrebbe proporre al Governo, sempre nelle more dell’approvazione della presente legge, si può procedere all’estensione a tutti i Comuni della Sardegna dello status di zona franca urbana e la defiscalizzazione da accise e Iva dei prodotti energetici, idrocarburi ed energia elettrica.

Come fece la Giunta Melis la Regione si può predisporre una cabina di regia con i poteri d’autority, affinché si realizzi un business plan, un piano industriale sardo che renda intellegibile e concreta la fattibilità e la sostenibilità della zona franca sarda,

LE TAPPE PER L’APPROVAZIONE

La Proposta di legge affronta organicamente i molteplici componenti di una zona franca integrale e dovrà affrontare un percorso parlamentare, prima in Sardegna e poi a Roma, sicuramente difficile e irto d’ostacoli e non brevissimo.

SI PARTE DAI PUNTI FRANCHI

Nell’immediato proponiamo che sia data immediata attuazione a ciò che è già stato ottenuto con l’utilizzo delle norme d’attuazione 75/98 e 176/2001 dell’Art.12 del nostro Statuto che prevede la realizzazione delle sei zone franche  integrate (Cagliari, Porto Vesme, Oristano, Porto Torres, Olbia ed Arbatax) con i contenuti della successiva “Intesa istituzionale di programma fra Governo e Giunta” del 21 aprile 1999 che impegnava alla realizzazione sul territorio regionale di una zona franca fiscale finalizzata all’abbattimento dei costi dei fattori produttivi.

 L’attuazione di quanto previsto nell’intesa istituzionale del 1999 è il primo passo da cui partire per per intraprendere il percorso che conduce alla zona franca integrale. Ed a questo proposito è bene ricordare che la zona franca di Cagliari è al momento inattiva e per le altre cinque non si è proceduto in tutti questi anni alla loro delimitazione e organizzazione.

UN BUSINESS PLAN PER LA ZONA FRANCA

La delimitazione delle sei zone franche sarde, la definizione delle loro caratteristiche e governance in un fare sistema, non possono essere realizzate senza avere la più minima idea della loro architettura generale, del sistema di defiscalizzazioni, con proiezioni a medio e lungo termine dei fattori costitutivi, del modello di sviluppo risultante a fronte di quello che si desiderasse e dei vantaggi e svantaggi insiti in quella che per essere definita un successo dovrebbe essere comunque il risultato di una nuova e questa volta positiva rivoluzione economica, politica, culturale ed antropologica. Anche per queste ragioni, dall’inizio della legislatura abbiamo ripetutamente richiesto che nel rispetto dei patti di maggioranza venisse creato almeno un gruppo di studio ed elaborazione che potesse predisporre un Business Plan per la zona franca sarda, uscendo da affermazioni generiche per affrontare il mare aperto della progettazione esecutiva della zona franca integrale partendo dall’attuazione del decreto n. 75/98.

NASCE LA SARDEGNA FREE ZONE

Alla luce dei ritardi accumulati dalla “Società Cagliari Free zone”, che avrebbe già dovuto realizzare i fondamentali adempimenti per il decollo della Zona franca nel capoluogo sardo, chiediamo che la società, costituita sulla base delle disposizioni del decreto 176/2001 sia sciolta o incorporata in una nuova società “Sardinia Free Zone”, a maggioranza pubblica ma a gestione privata, incaricata di sovrintendere come una Autority indipendente alla realizzazione della Zona franca sarda integrale, impedendo la proliferazione di altre 5 società per la gestione delle altre 5 zone franche sarde e delle zone franche urbane da generalizzare in tutti i territori comunali della Sardegna.

 LA ZONA FRANCA BATTAGLIA DI TUTTI I SARDI

La zona franca sarda allontana l’Isola dalla marginalità  fisica, economica e sociale in cui versa e dall’altra rilancia la Sardegna come una interessante soluzione internazionale, proprio nel momento in cui sembrano riprendere vigore certe mai sopite tendenze protezionistiche, vero flagello dell’economia mondiale. La zona franca rappresenta un’opportunità per l’imprenditoria sarda e locale, un’occasione occasione per la creazione di nuovi posti di lavoro, usufruendo in piccola ma pur significativa parte delle franchigie doganali e in maggior misura di quelle contributive e soprattutto della fiscalità di vantaggio tipica delle zone franche moderne, già presenti in tutta Europa, e che hanno aiutato a risolvere con successo gravi problemi di sottosviluppo o riconversione industriale come ad esempio nel  Galles ed in Irlanda. 

L’isola gode di una naturale posizione strategica e con i suoi numerosi porti ed aeroporti si può facilmente attrezzare già adesso con le principali infrastrutture necessarie e diversificando i servizi tecnologici e gli indirizzi economici in funzione delle diverse finalità da perseguire.

 Fatte salve le opportunità consentite dall’attuazione delle norme d’attuazione dell’articolo 12 dello Statuto sardo, la proposta di legge del Psd’Az vuol essere un indice  generale nel quale inscrivere con chiarezza anche la volontà popolare emersa con forza in questo ultimo anno tesa a  realizzare in Sardegna una zona franca integrale fiscale e doganale senza discriminazioni territoriali e d’altro tipo e che offra le medesime opportunità per tutti i sardi .

Le forze sociali e culturali sarde e sopratutto le politiche presenti fuori e dentro il Consiglio regionale  hanno l’occasione di rivelarsi più  che mai convinte della necessità di sperimentare tutte le strade che possano non solo ipotizzare ma realizzare un reale progresso economico e sociale della Sardegna e quindi del popolo sardo con la zona franca.

 Alle forze politiche chiediamo una valutazione senza pregiudizi della presente legge che va considerata come un’opera appassionata ed una idea generosa con la quale confrontarsi per migliorarla e non per affossarla come spesso è accaduto in passato.

 A tutti i sardi chiediamo di sostenere con convinzione e partecipazione la nuova stagione politica favorevole alla zona franca sarda che si sta aprendo nell’Isola, per fare della zona franca il perno socio economico di un progetto di nuova  Specialità adatta ai nuovi tempi della globalizzazione e dell’Europa unita dei popoli.

La proposta di Legge in Consiglio regionale

TESTO DEI PROPONENTI

TITOLO I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO

STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA.

APPROVATO CON LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, n. 3, E

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

Art. 1.

1.L’articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art.12. – Nel quadro di una organizzazione politico economica tendente a promuovere lo sviluppo autopropulsivo dell’Isola, compensare le diseconomie geografiche dovute all’insularità ed alla grande distanza dal continente, secondo il principio di continuità geografica, coesione sociale e autogoverno dell’economia, con il concorso dell’Unione europea e dello Stato, il territorio della Regione Autonoma della Sardegna è posto fuori della linea doganale dello Stato e costituisce zona franca, nei limiti del presente articolo, dei successivi articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater, nonché della relativa legislazione di attuazione con riferimento a:

  1. i diritti di confine: dazi doganali, sovrimposte di confine, prelievi agricoli, restrizioni quantitative o qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente;
  2. le imposte dirette: Ires, Ire e – addiz. regionale all’Ire – addizionale comunale all’Ire, Irap ed altre eventuali imposte statali, regionali e locali.
  3. Ie imposte indirette: IVA, imposte di registro, imposte catastali, imposte ipotecarie, imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo ed altre eventuali imposte statali, regionali e locali.

L’esecuzione delle norme in materia doganale, la loro modifica ed integrazione ai fini della attuazione della presente legge nonché l’esercizio delle funzioni amministrative doganali, sono delegate dallo Stato alla Regione Autonoma della Sardegna.

L’ Art.10 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

Art. 10 – La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell’Isola, può disporre, esenzioni e agevolazioni fiscali per le imprese, sgravi di imposte sui profitti e salari..”

È fatta salva la possibilità che, con legge regionale e in conformità con la normativa comunitaria, vengano istituiti anche altri regimi di esenzione a favore delle imprese localizzate in Sardegna ed operanti in regime di zona franca nella produzione industriale e artigianale, nella ricerca scientifica, nella manipolazione, trasformazione e commercializzazione di merci , nell’agroindustria e allevamento, nell’immobiliare, nel turismo, nei servizi anche bancari, finanziari ed assicurativi, di produzione trasporto e distribuzione d’energia, nei giochi, nella cultura e intrattenimenti, nella movimentazione anche internazionale di persone, merci e prodotti, comprendendo e definito per tempo e quantità e sentite le parti sociali, l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente che verranno accreditati figurativamente senza oneri per i lavoratori.

I prodotti energetici e di modifica tecnologica e manutenzione per i trasporti aerei e navali da e per la Sardegna e le sue isole, compreso il cabotaggio sono totalmente defiscalizzati.

Le funzioni statali in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, ivi comprese quelle inerenti alla gestione delle relative entrate, attribuite all’Agenzia delle entrate sono delegate alla Regione Autonoma della Sardegna.

Le imprese industriali che opereranno nella produzione, manipolazione, trasformazione, commercializzazione di merci, nell’ITC, nella comunicazione ed informazione, nella ricerca scientifica e nei servizi, svilupperanno le loro attività anche in altre aree all’uopo dedicate in analogia con quelle già destinate a tali fini e istituite col D.Lgs. 10 marzo 1998, n.75 e successive modificazioni.

Le piccole e micro imprese anche artigiane, operanti in aree urbane, godranno dei benefici previsti dalla presente legge e dagli altri stabiliti per le zone franche urbane determinate e regolate dalla Regione con apposite norme anche a integrazione di altre simili provvidenze statali.

La Regione Autonoma della Sardegna, nel rispetto della normativa comunitaria e in attuazione dell’Autonomia finanziaria, in armonia con l’Art.119 della Costituzione repubblicana, con apposita legge approvata dal Consiglio regionale della Sardegna con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, definisce il regime delle sue entrate fiscali, istituendo tributi propri e adottando quelli statali vigenti, tutti facenti capo nel territorio regionale esclusivamente all’Agenzia Regionale per le entrate e alla Tesoreria unica regionale istituite con apposita legge regionale.

Per ciascun tributo sono definite caratteristiche generali, modalità di riscossione, soggetti obbligati ed esentati e relative misure.

In attesa della legge regionale di cui ai precedenti commi, la potestà sull’accertamento e riscossione di tutte le imposte vigenti istituite con legge dello Stato è attribuita alla competenza della Regione Autonoma della Sardegna.

Alla Regione Autonoma della Sardegna spettano, per la parte di competenza territoriale, le entrate fiscali derivanti da attività svolte in Sardegna soggette ad imposta, da imprese anche non aventi sede legale e fiscale nell’Isola. Alla Regione sono, inoltre, attribuite le imposte relative alla fruizione di beni dislocati nel territorio e quelle sulle produzioni locali.

Entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, d’intesa fra Regione e Stato è definita la quota degli introiti fiscali percepiti nel territorio regionale da trasferire allo Stato a titolo di partecipazione alle spese di competenza dello Stato.

Il regime di zona franca, di cui ai commi precedenti, non esclude l’obbligo di conteggio e di dichiarazione dei diritti di confine e delle imposte dirette e indirette che vanno considerati come interamente riscossi dallo Stato, ai fini della denominazione delle entrate da assegnare alla Regione.

Art 2.

1 Dopo l’articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n.3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 12-bis. – Possono agire in regime di esenzione dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese di distribuzione e di commercializzazione localizzate in Sardegna, per merci e prodotti ,importati.

Possono altresì agire in regime di esenzione dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria sul perfezionamento attivo, le imprese di trasformazione localizzate in Sardegna, per merci e prodotti importati.

Tutti i tipi di imprese di cui ai commi precedenti, in armonia con il regime di zona franca, godono dell’esenzione dai diritti di confine per l’importazione di impianti, macchinari e attrezzature, software, fonti di energia e lubrificanti, purché destinati all’attività produttiva, indipendentemente dalla ammissione o meno al regime di esenzione.

La Regione provvede inizialmente ed in seguito ogni triennio a certificare i nominativi delle imprese ammesse a operare in regime di esenzione nonché ad indicare e qualificare le esenzioni concesse

Art. 12-ter. – Con riferimento alla delega di cui al secondo comma dell’articolo 1, il Presidente della Giunta regionale può concedere, in deroga alle disposizioni doganali in vigore, la immissione nella zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dai diritti di confine, dalle imposte di fabbricazione e dalle imposte erariali di consumo, di prodotti di consumo necessari per il riequilibrio economico dei redditi locali, nonché di determinate quantità di merci prodotte e/o commercializzate da imprese con sede sociale e operanti nell’area regionale, giudicate di particolare interesse in coerenza con gli obiettivi di sviluppo anche turistico. Il beneficio di cui al presente articolo potrà essere concesso per un periodo di dieci annidalla data di entrata in vigore della presente legge, termine prorogabile per motivate esigenze, per dazi doganali ed altre imposizioni fiscali.

Art. 12-quater, – La Regione, provvede, ogni triennio, a determinare per ogni esercizio finanziario l’ammontare annuale complessivo delle esenzioni concedibili.

Le quote di esenzioni non concesse dalla Regione durante l’esercizio finanziario cui si riferiscono possono essere utilizzate negli anni successivi e sono cumulabili con le esenzioni di competenza degli esercizi finanziari successivi.

La Regione, provvede a determinare per ogni esercizio finanziario i contingenti annui delle merci e prodotti immessi al consumo finale locale, ai sensi dell’articolo precedente.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI PROGRAMMAZIONE

E DI ATTUAZIONE

Art.3.

1 Le eventuali esenzioni da imposte dirette e indirette previste per l’intero territorio della Repubblica restano valide anche a favore delle imprese operanti nel territorio regionale e possono essere cumulabili con le esenzioni di cui alla presente legge.

Art.4.

1. Al fine di facilitare l’adeguamento degli organi finanziari dello stato al regime di esenzione di cui alla presente legge, la Regione comunica annualmente agli uffici finanziari dello Stato operanti nel territorio regionale la lista delle imprese ammesse al regime di esenzione, nonché i tipi e gli ammontari delle esenzioni concesse.

Art- 5.

1. Il provvedimento in base al quale le singole imprese beneficiano di esenzioni ai sensi della presente legge può essere fatto valere da queste imprese nei confronti di tutti gli organi finanziari operanti nel territorio regionale mediante conguaglio in occasione di adempimenti fiscali, sulla base degli elenchi delle operazioni sulle merci e prodotti compiute durante l’esercizio finanziario cui le esenzioni si riferiscono.

2. Il provvedimento non può essere fatto valere ai sensi del precedente comma se non è accompagnato da una dichiarazione della Regione attestante gli ammontari delle esenzioni di cui le imprese sono assegnatarie .

Art.6

1. Le infrastrutture di ogni tipo, la cui costruzione si renda necessaria per il funzionamento della zona franca, sono dichiarate di pubblica utilità,

2. Le occupazioni e le espropriazioni all’uopo necessarie sono effettuate secondo le vigenti norme in materia.

Art. 7.

1. Al funzionamento della zona franca provvede la Regione che, con propri provvedimenti:

  1. Indica gli ambiti economici non ammessi e le imprese ammesse ad operare in regime di esenzione dalle imposte dirette ed indirette
  2. determina i tipi e gli ammontari delle esenzioni dalle imposte dirette e indirette delle quali le imprese sono dichiarate beneficiarie
  3. determina le merci e i prodotti che, ai sensi dell’articolo 12-ter dello Statuto speciale per la Sardegna, possono essere immessi al consumo finale locale esenti dai diritti di confine, dalle imposte di fabbricazione e dalle imposte erariali di consumo.

Art. 8.

  1. la gestione della zona franca è affidata ad una Società denominata Sardegna Zona Franca / Sardinia Free Zone / Sardigna Logu Francu nella quale la Regione Autonoma della Sardegna, conservandone il potere di indirizzo possegga non meno del 51 % del capitale sociale astenendosi da una amministrazione diretta, determinandone le caratteristiche e la missione sociale con una apposita legge regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art.9.

  1. Gli oneri, comunque derivanti, per l’istituzione e la gestione della zona franca sono a carico del bilancio dello Stato e vengono stabiliti d’intesa con la Regione
  2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione della presente legge.
  3. Con riferimento a tali oneri, una apposita disposizione viene inserita annualmente nella legge finanziaria dello Stato, secondo le correnti disposizioni di legge in proposito.

Art. 10.

1, Le norme regolamentari nelle materie delegate alla Regione ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna così come modificato dalla presente legge, saranno emanate con decreto del Presidente della Regione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 11

All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto in fine, il seguente comma:

Nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna costituito in zona franca vige il sistema doganale ed il regime fiscale previsti dagli articoli 12, 12-bis, 12-ter 12-quater dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio

1948, n.3, e dalle leggi speciali e regionali di attuazione e successive modificazioni.

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